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multe per bici

Inviato: 16 set 2016, 10:53 am
da FeFe N1 dei rifiuti
pubblico una notizia che ancora non è uscita sui giornali ma credo proprio che verrà pubblicata da qualche parte.
si tratta di una persona a modena , multata dalla polizia, perchè vista mentre pedalava tenendo il manubrio con una mano sola.
non sò altro, solo che questa persona non ha intenzione assolutamente di pagare(a mio parere ha ragione al 100%) e quindi farà ricorso.
io mi chiedo...perchè gli automobilisti possono fumare le sigaertte e smanettare la radio e sono esenti, mentre un povero ciclista che magari ha mollato la mano per guardare meglio la strada deve essere subito pignolato?
secondo me è un abuso di potere.
Bella
FeFe

Re: multe per bici

Inviato: 16 set 2016, 12:40 pm
da p000gna
Credo proprio che faccia bene a fare ricorso dal momento che, se ricordo bene, il codice prevede che si debba guidare la bicicletta con 'almeno una mano', quindi se non sono state ravvisate altre specie di violazioni del codice (come ad esempio particolari situazioni di pericolo) e non siano state riportate sul verbale dovrebbe essere un ricorso vinto con spese a carico di chi ha contestato la violazione del codice.
Ciao,
Giovanni

Re: multe per bici

Inviato: 16 set 2016, 1:05 pm
da fabryr.
concordo con voi sul fatto di fare ricorso,quindi potrebbero farci una multa se ci beccano mentre beviamo dalla borraccia !!!! o mi sto soffiando il naso ecc ecc :pazzo :pazzo ho provato a fare km senza mani e addirittura togliermi la mantellina (con serio pericolo di farmi male) ora la tolgo sempre da fermo che è meglio... :cool

Re: multe per bici

Inviato: 16 set 2016, 9:47 pm
da JA+
A me sembra di ricordare che il codice preveda di tenere entrambe le mani sul manubrio (così come prevede di mantenere entrambe le mani sul volante quando si guida l'auto), in tal caso non vedo spazio per il ricorso (fa comunque bene a provarci il tizio).
Il buonsenso dovrebbe suggerire di evitare di dare multe per questioni così insulse.

Re: multe per bici

Inviato: 17 set 2016, 8:58 am
da FeFe N1 dei rifiuti
io rispetto il codice , ma purtroppo il codice a mio avviso è da rifare.
come può dire di tenere le mani sul manubrio e poi non vieta di fumare al volante?
a meno che non è il passeggero che fa fare le tirate..
secondo me manca il buon senso tanto quanto mancano regole più severe
FeFe

Re: multe per bici

Inviato: 17 set 2016, 10:42 am
da fabryr.
Ja+ hai perfettamente ragione sul fatto di guidare con entrambe le mani sul manubrio e rispettare le regole però io spesso vado con una mano quando sono in giro in fase relax,poi bisogna vedere come è successo il fatto che ha scritto fefe anche se spesso leggo di multe date per motivi assurdi :si

Re: multe per bici

Inviato: 18 set 2016, 6:32 pm
da JA+
Ma anch'io penso che si tratti di una regola stupida, o meglio, bisogna contestualizzare, perchè se si sta percorrendo un tratto di strada con una coda di auto oppure un percorso con molti pedoni bisogna essere pronti a qualunque manovra di emergenza, e quindi le mani vanno tenute sul manubrio. Se invece la situazione è tranquilla non vedo problemi a staccare una mano, per rilassarsi o per compiere altre operazioni (per esempio bere).

Re: multe per bici

Inviato: 23 set 2016, 3:18 pm
da barone rosso
E allora come faccio a segnalare da che parte intendo svoltare alzando il braccio come prevede il codice?
Circa le multe assurde ci vorrebbe che il "comando" a cui fanno capo certe persone intervenga e avvii un procedimento disciplinare per idiozia.

Re: multe per bici

Inviato: 23 set 2016, 4:37 pm
da p000gna
Vorrei tagliare la testa al toro: LA BICI PUO' ESSER CONDOTTA CON UNA SOLA MANO è così che recita il codice della strada vedi art.182 comma 2 alle pagine 191 e 192 del codice medesimo:
Art. 182.
Circolazione dei velocipedi. (1)

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri
abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con
una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (2)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e' da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(1) Vedi art. 377 reg. cod. strada.
(2) Comma inserito dalla Legge 29.07.2010 n° 120. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge
29.07.2010 n° 120.
Ne consegue che il ricorso è d'obbligo, a meno che gli agenti non abbiano riscontrato anche qualche altra irregolarità o guida pericolosa e l'abbiano scritto sul verbale.
Altrimenti agenti asini che non conoscono il codice e meriterebbero una sanzione.
Ciao,
Giovanni