nuova follia anti-ciclabili
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- Biografia: Ciao! da tanti anni uso la bici come primo mezzo di trasporto, così la mia dolce sposa e le mie figlie. La spesa con bici+carrello ed al lavoro bici+treno (andata in treno e ritorno pedalando). MI diverte e mi rilassa! Ora sogno il passaggio alle recumbent....
altre cose? ho 42 anni, mi occupo di efficienza nei processi industriali, sposato con Gianna ed abbiamo due figlie, Rita ed Elisa...
Fausto - Bicicletta: Nessuna
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Ciao,
lascio a voi ogni commento.
Fausto
INAIL - INFORTUNIO IN ITINERE E UTILIZZO DELLA BICICLETTA. CHIARIMENTI. NOTA 7 NOVEMBRE 2011
L’INAIL ha precisato che, in caso di infortunio in itinere occorso ad un lavoratore in bicicletta, la valutazione del carattere necessitato del riscorso al mezzo privato, che legittima l’indennizzabilità dell’evento, opera solo nel caso di infortunio verificatosi su strada aperta al traffico veicolare, mentre se ne prescinde laddove l’evento lesivo si sia verificato su pista ciclabile.
* * *
PREMESSA
L’INAIL, con nota 7 novembre 2011, prot. n. 8476, allegata alla presente, ha fornito alcune precisazioni in merito all’ambito di estensione della tutela del cosiddetto infortunio in itinere, con particolare riferimento alle ipotesi di sinistro occorso al lavoratore utilizzando la bicicletta o il servizio di bike sharing.
Come noto, l’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha esteso l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche all’ infortunio in itinere(1).
In particolare, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi:
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, se non è presente un servizio di mensa aziendale.
Gli incidenti che si verifichino nei predetti percorsi sono ricompresi nell’assicurazione, e dunque indennizzati, se non si sono verificate interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate. L’interruzione o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’infortunio in itinere è risarcito anche se si è verificato a bordo di mezzo di trasporto privato, purché l’uso di tale mezzo sia necessitato, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro.
Con la nota da ultimo pervenuta, l’Istituto ha fornito le opportune istruzioni operative per la gestione delle singole fattispecie indicate.
I CHIARIMENTI DELL’INAIL
Con la nota in commento, l’INAIL ha evidenziato come la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso della bicicletta quale mezzo di locomozione venga in considerazione – e, quindi, costituisca un discrimine ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio – solo quando l’infortunio medesimo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore.
Infatti:
- nel caso in cui l’evento lesivo avvenga nel percorso su una strada aperta al traffico di veicoli a motore, assume rilevanza la libera scelta, compiuta dal lavoratore, di affrontare il traffico veicolare a bordo di un mezzo di trasporto privato, e di esporsi ad un rischio maggiore rispetto a quello collegato all’uso di mezzi di trasporto pubblici;
- nel caso in cui tale evento si verifichi, invece, su pista ciclabile, o su un percorso protetto e comunque interdetto al traffico veicolare, l’Istituto ha ritenuto che risulti escluso il maggior rischio collegato alla scelta di avvalersi del mezzo di trasporto privato. In sostanza, in questa ipotesi, agli effetti della valutazione dell’indennizzabilità o meno dell’infortunio in itinere, non opera la valutazione del carattere necessitato o meno del ricorso al mezzo privato, nella fattispecie della bicicletta.
Le stesse indicazioni operative trovano applicazione, inoltre, in caso di percorso misto, svolto in parte su pista ciclabile (o zona interdetta al traffico di veicoli a motore) e in parte su strada aperta al traffico veicolare.
Quanto alla particolare fattispecie dell’utilizzo del bike sharing, l’INAIL ha escluso la possibile assimilazione tra il ricorso a tale servizio e l’utilizzo del mezzo pubblico. Ad avviso dell’Istituto, infatti, ciò che rileva ai fini della distinzione tra utilizzo del mezzo pubblico e ricorso al mezzo privato non è tanto la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, quanto piuttosto il controllo che il lavoratore può esercitare sul mezzo stesso, quindi sulle condizioni di rischio collegate alla guida del mezzo medesimo.
________________________________
(1) Il decreto n. 38/2000, citato nel testo, ha introdotto il comma 3 all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965.
AIB Notizie numero 41 anno 2011
lascio a voi ogni commento.
Fausto
INAIL - INFORTUNIO IN ITINERE E UTILIZZO DELLA BICICLETTA. CHIARIMENTI. NOTA 7 NOVEMBRE 2011
L’INAIL ha precisato che, in caso di infortunio in itinere occorso ad un lavoratore in bicicletta, la valutazione del carattere necessitato del riscorso al mezzo privato, che legittima l’indennizzabilità dell’evento, opera solo nel caso di infortunio verificatosi su strada aperta al traffico veicolare, mentre se ne prescinde laddove l’evento lesivo si sia verificato su pista ciclabile.
* * *
PREMESSA
L’INAIL, con nota 7 novembre 2011, prot. n. 8476, allegata alla presente, ha fornito alcune precisazioni in merito all’ambito di estensione della tutela del cosiddetto infortunio in itinere, con particolare riferimento alle ipotesi di sinistro occorso al lavoratore utilizzando la bicicletta o il servizio di bike sharing.
Come noto, l’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha esteso l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro anche all’ infortunio in itinere(1).
In particolare, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi:
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, se non è presente un servizio di mensa aziendale.
Gli incidenti che si verifichino nei predetti percorsi sono ricompresi nell’assicurazione, e dunque indennizzati, se non si sono verificate interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque non necessitate. L’interruzione o la deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili, o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’infortunio in itinere è risarcito anche se si è verificato a bordo di mezzo di trasporto privato, purché l’uso di tale mezzo sia necessitato, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro.
Con la nota da ultimo pervenuta, l’Istituto ha fornito le opportune istruzioni operative per la gestione delle singole fattispecie indicate.
I CHIARIMENTI DELL’INAIL
Con la nota in commento, l’INAIL ha evidenziato come la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso della bicicletta quale mezzo di locomozione venga in considerazione – e, quindi, costituisca un discrimine ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio – solo quando l’infortunio medesimo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore.
Infatti:
- nel caso in cui l’evento lesivo avvenga nel percorso su una strada aperta al traffico di veicoli a motore, assume rilevanza la libera scelta, compiuta dal lavoratore, di affrontare il traffico veicolare a bordo di un mezzo di trasporto privato, e di esporsi ad un rischio maggiore rispetto a quello collegato all’uso di mezzi di trasporto pubblici;
- nel caso in cui tale evento si verifichi, invece, su pista ciclabile, o su un percorso protetto e comunque interdetto al traffico veicolare, l’Istituto ha ritenuto che risulti escluso il maggior rischio collegato alla scelta di avvalersi del mezzo di trasporto privato. In sostanza, in questa ipotesi, agli effetti della valutazione dell’indennizzabilità o meno dell’infortunio in itinere, non opera la valutazione del carattere necessitato o meno del ricorso al mezzo privato, nella fattispecie della bicicletta.
Le stesse indicazioni operative trovano applicazione, inoltre, in caso di percorso misto, svolto in parte su pista ciclabile (o zona interdetta al traffico di veicoli a motore) e in parte su strada aperta al traffico veicolare.
Quanto alla particolare fattispecie dell’utilizzo del bike sharing, l’INAIL ha escluso la possibile assimilazione tra il ricorso a tale servizio e l’utilizzo del mezzo pubblico. Ad avviso dell’Istituto, infatti, ciò che rileva ai fini della distinzione tra utilizzo del mezzo pubblico e ricorso al mezzo privato non è tanto la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, quanto piuttosto il controllo che il lavoratore può esercitare sul mezzo stesso, quindi sulle condizioni di rischio collegate alla guida del mezzo medesimo.
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(1) Il decreto n. 38/2000, citato nel testo, ha introdotto il comma 3 all’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965.
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Re: nuova follia anti-ciclabili
sarà che stasera ho esagerato con un rosso piceno sassaiolo del 2009, ma non è che ho capito molto.
Io, GG, sono nato e vivo a Milano (G.Gaber)
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Re: nuova follia anti-ciclabili
se non ho capito male .....
L'INAIL riconosce l'infortunio nel tragitto casa-ufficio-casa tramite mezzo privato (leggi bici, moto, auto) nel caso in cui NON siano disponibili dei mezzi pubblici, in quanto il soggeto si espone volontariamente ad un rischio elevato.
Nel caso però che l'incidente avvenga su una pista ciclabile non è applicabile la regole di cui sopra in quanto il soggetto, pur non utilizzando i mezzi pubblici, non si è esposto inutilmente ad un rischio elevato.
E' giusto ?
L'INAIL riconosce l'infortunio nel tragitto casa-ufficio-casa tramite mezzo privato (leggi bici, moto, auto) nel caso in cui NON siano disponibili dei mezzi pubblici, in quanto il soggeto si espone volontariamente ad un rischio elevato.
Nel caso però che l'incidente avvenga su una pista ciclabile non è applicabile la regole di cui sopra in quanto il soggetto, pur non utilizzando i mezzi pubblici, non si è esposto inutilmente ad un rischio elevato.
E' giusto ?
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Re: nuova follia anti-ciclabili
Mi pare corretta l'interpretazione di meco...
pero' trovo assolutamente idiota la norma
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Dj_MeCs
L'OmEtTo CoL CLiO iNtOrNo
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Fausto - Bicicletta: Nessuna
Re: nuova follia anti-ciclabili
Ciao,
eh sì avete capito bene!
Premessa, esiste un tipo d'infortunio sul lavoro particolare che si chiama "in itinere", di fatto l'INAIL (che è un'assicurazione per i lavoratori) riconosce come inforutnio anche l'incidente che occorre durante il tragitto casa-lavoro-casa.
Perchè sia riconosciuto vi è una condizione: non ci sono mezzi pubblici utili (non ricordo esattamente, ma c'è una distanza casa-capolinea stazione arrivo lavoro, che deve essere maggiore di una certa distanza perchè si possa utilizzare il mezzo privato) per andare al lavoro.
Nel mio precedente lavoro, con casa a 100mt dalla stazione treni e ufficio a circa 400mt, se mi fosse successo qualcosa durante il tragitto casa/lavoro andando in bici\auto\moto, probabilmente non sarebbe stato riconosciuto l'infortunio con non erogazione dell'indennità e modifica da infortunio a malattia.
Nel mio attuale lavoro, ferrovia a 20km, autobus con orari non compatibili con l'orario lavorativo, qualsiasi incidente ( ) che dovesse occorrermi durante il tragitto - che deve essere il più corto/logico possibile (esempio: non posso andare da Milano a Torino passando da Venezia!), sarebbe riconosciuto come infortunio.
Con quanto postato succede che l'INAIL riconosce l'infortunio in itinere se in bicicletta ma solo se l'intero percorso è stato fatto su strade a libero traffico!
Quindi se vi capita di cadere in bici sulla ciclabile, per mille motivi, e state andando al lavoro, non sarà riconosciuto un infortunio, perchè su percorso protetto!!!
Amen.
Spero di esser stato chiaro!
Fausto
eh sì avete capito bene!
Premessa, esiste un tipo d'infortunio sul lavoro particolare che si chiama "in itinere", di fatto l'INAIL (che è un'assicurazione per i lavoratori) riconosce come inforutnio anche l'incidente che occorre durante il tragitto casa-lavoro-casa.
Perchè sia riconosciuto vi è una condizione: non ci sono mezzi pubblici utili (non ricordo esattamente, ma c'è una distanza casa-capolinea stazione arrivo lavoro, che deve essere maggiore di una certa distanza perchè si possa utilizzare il mezzo privato) per andare al lavoro.
Nel mio precedente lavoro, con casa a 100mt dalla stazione treni e ufficio a circa 400mt, se mi fosse successo qualcosa durante il tragitto casa/lavoro andando in bici\auto\moto, probabilmente non sarebbe stato riconosciuto l'infortunio con non erogazione dell'indennità e modifica da infortunio a malattia.
Nel mio attuale lavoro, ferrovia a 20km, autobus con orari non compatibili con l'orario lavorativo, qualsiasi incidente ( ) che dovesse occorrermi durante il tragitto - che deve essere il più corto/logico possibile (esempio: non posso andare da Milano a Torino passando da Venezia!), sarebbe riconosciuto come infortunio.
Con quanto postato succede che l'INAIL riconosce l'infortunio in itinere se in bicicletta ma solo se l'intero percorso è stato fatto su strade a libero traffico!
Quindi se vi capita di cadere in bici sulla ciclabile, per mille motivi, e state andando al lavoro, non sarà riconosciuto un infortunio, perchè su percorso protetto!!!
Amen.
Spero di esser stato chiaro!
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Re: nuova follia anti-ciclabili
A me pare di capire il contrario, che cioè l'infortunio è considerato in itinere se avviene sulla ciclabile in quanto NON ti esponi ad un rischio aggravato dall' utilizzo del mezzo privato.
Qui ho trovato una interpretazione simile alla mia http://www.proassociati.com/news/
e anche qui http://www.studiocataldi.it/fiscale_det ... sp?id=1604
e qui è la notizia sul sito INAIL http://www.inail.it/Portale/appmanager/ ... 923143.jsp
in particolare questi 3 capoversi:
Qui ho trovato una interpretazione simile alla mia http://www.proassociati.com/news/
e anche qui http://www.studiocataldi.it/fiscale_det ... sp?id=1604
e qui è la notizia sul sito INAIL http://www.inail.it/Portale/appmanager/ ... 923143.jsp
in particolare questi 3 capoversi:
ciaoCon riferimento all’indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, si ritiene che la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisca discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Nel primo caso, infatti, può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell’esclusione dell’indennizzabilità dell’evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell’affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato.
La suddetta ratio, invece, non ricorre nel caso di tragitto su pista ciclabile, e cioè su percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, essendo escluso quel rischio che risulta aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato.
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Re: nuova follia anti-ciclabili
Premesso che come al solito il gergo legislativo è totlmente incomprensibile agli interessati ,
mi sento di supportare l'inerpretazione di luigi...
io capisco questo:
se vado al lavoro in bici, ma ho il buonsenso ( ) di stare su percorso protetto allora in caso di inortunio l'Inail mi indennizza,
se invece il tragitto in bici è su strade aperte al traffico, allora l'Inail ritiene che (nel caso io avessi avuto la possibilità di usare altri mezzi più sicuri - piedi, mezzi pubblici, auto, ...- e quindi l'uso della bici non risulta "necessitato", ma "sceltato" ) sia stata una mia libera scelta quella di espormi al maggiore rischio (bici contro auto) quindi non mi indennizza (se avessi voluto rimborsi in caso di incidente avrei dovuto prevenire e proteggermi usando auto o mezzi pubblici... a scapito di quei poveracci che occupano le srade con le bici!)
Se è così, anche l'inail protegge l'elemento forte a scapito di quello debole : se vai al lavoro in bici su strada e ti fai male, 'zzi tuoi, se invece ci vai in auto ti indennizza.
ma è solo un'interpretazione di cui non sono per niente sicuro.
(scusate la brutalità gergale, ma ho voluto contrappormi all'incomprensione del gergo legislativo...)
mi sento di supportare l'inerpretazione di luigi...
io capisco questo:
se vado al lavoro in bici, ma ho il buonsenso ( ) di stare su percorso protetto allora in caso di inortunio l'Inail mi indennizza,
se invece il tragitto in bici è su strade aperte al traffico, allora l'Inail ritiene che (nel caso io avessi avuto la possibilità di usare altri mezzi più sicuri - piedi, mezzi pubblici, auto, ...- e quindi l'uso della bici non risulta "necessitato", ma "sceltato" ) sia stata una mia libera scelta quella di espormi al maggiore rischio (bici contro auto) quindi non mi indennizza (se avessi voluto rimborsi in caso di incidente avrei dovuto prevenire e proteggermi usando auto o mezzi pubblici... a scapito di quei poveracci che occupano le srade con le bici!)
Se è così, anche l'inail protegge l'elemento forte a scapito di quello debole : se vai al lavoro in bici su strada e ti fai male, 'zzi tuoi, se invece ci vai in auto ti indennizza.
ma è solo un'interpretazione di cui non sono per niente sicuro.
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Re: nuova follia anti-ciclabili
Ciao,
purtroppo - o per fortuna - queste cose sono parte del mio lavoro, l'importante è seguire la serie di negazioni/affermazioni, quindi:
1) nel caso in cui tale evento si verifichi, invece, su pista ciclabile, o su un percorso protetto e comunque interdetto al traffico veicolare, - ovvero sei sulla ciclabile -
2) l’Istituto ha ritenuto che risulti escluso il maggior rischio collegato alla scelta di avvalersi del mezzo di trasporto privato. - non c'è il rischio dell'utilizzo del mezzo privato quindi equivale a mezzo pubblico -
3) In sostanza, in questa ipotesi, agli effetti della valutazione dell’indennizzabilità o meno dell’infortunio in itinere, non opera la valutazione del carattere necessitato o meno del ricorso al mezzo privato, nella fattispecie della bicicletta. - quindi non è indennizzabile in quanto non è considerato necessario il mezzo privato, la bici, essendo la condizione equiparata a mezzo pubblico -
è chiaro? ditemi...
Fausto
purtroppo - o per fortuna - queste cose sono parte del mio lavoro, l'importante è seguire la serie di negazioni/affermazioni, quindi:
1) nel caso in cui tale evento si verifichi, invece, su pista ciclabile, o su un percorso protetto e comunque interdetto al traffico veicolare, - ovvero sei sulla ciclabile -
2) l’Istituto ha ritenuto che risulti escluso il maggior rischio collegato alla scelta di avvalersi del mezzo di trasporto privato. - non c'è il rischio dell'utilizzo del mezzo privato quindi equivale a mezzo pubblico -
3) In sostanza, in questa ipotesi, agli effetti della valutazione dell’indennizzabilità o meno dell’infortunio in itinere, non opera la valutazione del carattere necessitato o meno del ricorso al mezzo privato, nella fattispecie della bicicletta. - quindi non è indennizzabile in quanto non è considerato necessario il mezzo privato, la bici, essendo la condizione equiparata a mezzo pubblico -
è chiaro? ditemi...
Fausto
Ultima modifica di Faustbike il 15 nov 2011, 10:57 pm, modificato 1 volta in totale.
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Re: nuova follia anti-ciclabili
http://www.adnkronos.com/mobile/Sosteni ... 222980.php
questo link può essere d'aiuto
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Re: nuova follia anti-ciclabili
Mi sembra che l'articolo linkato sia chiaro...fvio ha scritto:http://www.adnkronos.com/mobile/Sosteni ... 222980.php
questo link può essere d'aiuto
e in effetti questa interpretazione mi sembra abbia un (buon) senso logico.
Se invece fosse corretta la lettura di Faustbike, allora sì, sarebbe pura follia, come recita il titolo del topic (che a questo punto sarebbe, eventualmente, da rivedere).
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Re: nuova follia anti-ciclabili
Inoltre l' INAIL non è che faccia particolari discriminazioni nei confronti della bicicletta in quanto anche l'infortunio occorso in macchina non viene indennizzato a meno che l' uso del mezzo privato non sia "necessitato".
ciao
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- Biografia: Sono nato a Milano e qui ho sempre vissuto: 34 anni, Ingegnere meccanico (indirizzo materiali metallici) dal 2002. Dal 2005 sono attivo nel volontariato per la difesa dell'ambiente e per il miglioramento della mobilità a Milano. Come molti Milanesi (che ancora non lo sanno) sono asmatico. Posseggo 11 biciclette ma la maggior parte sono vecchie e scassate in attesa di essere sistemate. Sono sposato con una fanatica della bicicletta come me e ho un cane che viene con noi in bici.
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Re: nuova follia anti-ciclabili
qui la conferenza dalla Camera dei Deputati sulla proposta di legge per riconoscere l'infortunio in itinere per chi va in bici
http://webtv.camera.it/archivio?id=4535&position=0
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